Licenziamento durante la malattia legittimo se il dipendente svolge attività extra-lavorative

Pubblicato il 22 marzo 2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6047 del 13 marzo 2018, nell’accogliere il ricorso di un datore di lavoro, ha dichiarato legittimo il licenziamento intimato per giusta causa ad un lavoratore che durante il periodo di assenza per malattia si era esibito in un concerto.

In particolare, il licenziamento era stato intimato dopo che il datore di lavoro era venuto a conoscenza del fatto che, durante l’assenza dal servizio a seguito di presunta malattia, il lavoratore aveva preso parte ad un concerto e che tale attività era stata pubblicizzata sulla stampa locale, nonché sul profilo Facebook del lavoratore in questione.

Il principio di diritto

Nell’esplicare la propria decisione, la Corte di Cassazione ha innanzitutto affermato che “lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia è idoneo a giustificare il recesso del datore di lavoro per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà ove tale attività esterna, prestata o meno a titolo oneroso, sia per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia”.

In aggiunta a tale principio generale, ha inoltre chiarito la Suprema Corte che aldilà di una eventuale simulazione di malattia, l’espletamento della attività extra lavorativa costituisce un illecito disciplinare non solo se pregiudica la ripresa dell’attività ma anche quando la ripresa è solo messa in pericolo dalla condotta imprudente del dipendente.

 

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