La Cassazione, chiamata ad esprimersi sul ricorso di un'azienda nei confronti delle decisioni di merito su un licenziamento disciplinare, chiarisce che un fatto sussistente ma privo di illiceità ricade nell'ambito dell’insussistenza del fatto contestato al lavoratore - art. 18, comma 4 della L. 300/1970, come modificato dalla riforma Fornero – ed essendo, il licenziamento conseguente, un provvedimento illegittimo si applica non soltanto il risarcimento ma anche la più ampia tutela della reintegra nel posto di lavoro.
Per questa logica, non rileva la diversa questione della proporzionalità tra la sanzione espulsiva e il fatto di modesta entità.
Così la Cassazione con la sentenza 18418 del 20 settembre 2016.
Il ragionamento è che il Legislatore non può aver considerato la reintegra per l'"insussistenza del fatto contestato” ma non per un "fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione”.
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