Licenziamento anche in due tempi

Pubblicato il 01 novembre 2008 La Corte di Cassazione, con sentenza del 22 ottobre 2008, n. 25573, ritiene che se il datore sbaglia con il primo licenziamento, può intimarne un secondo, purché basato su cause giustificatrici diverse da quelle fatte valere con il primo. Infatti, la norma (articolo 18, comma 1, legge 300/1970) che stabilisce che nel caso di annullamento del licenziamento disposto dal giudice per mancanza di giusta causa e giustificato motivo, scattino per il lavoratore conseguenze che gli sono favorevoli, quali il pagamento delle indennità dalla data del licenziamento sino a quella di reintegrazione e il versamento dei contributi previdenziali, fa sì che il rapporto di lavoro debba considerarsi nel frattempo continuato, sia pure solo di diritto. Proprio la permanenza del rapporto giustifica l’irrogazione di un secondo licenziamento, per giusta causa o giustificato motivo, ove basato su una nuova e diversa ragione giustificatrice.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica artigianato - Verbale integrativo del 25/11/2024

02/12/2024

CCNL Comunicazione artigianato. Verbale integrativo del 25/11/2024

02/12/2024

Ccnl Comunicazione artigianato. Tabelle retributive

02/12/2024

Metalmeccanica artigianato. Tabelle retributive

02/12/2024

Dal 2025 nuovo regime di franchigia Iva per Pmi e eventi in streaming

02/12/2024

Codice della strada: Legge di Riforma in Gazzetta Ufficiale

02/12/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy