Libro unico, rimborsi registrati da gennaio

Pubblicato il 09 dicembre 2008

Tra le indicazioni sulla compilazione del Libro unico fornite nel vademecum del ministero del Lavoro si trovano anche quelle circa rimborsi spese e retribuzioni in natura corrisposte o gestite dal datore, che devono essere sempre riportati.

Nel documento si spiega che tali annotazioni vanno sempre eseguite anche se esenti dal punto di vista fiscale e contributivo e che la registrazione può essere effettuata indicando “i soli importi complessivi specificati, con il sistema del documento o riepilogativo piè di lista approntato a parte”. In merito è ricordato che potrà non essere di regola sanzionata la mancata annotazione di importi marginali o non ricorrenti che risultano escluse da qualsiasi incidenza di carattere contributivo e fiscale e con obbligo di dettaglio analitico delle attività aziendali al riguardo.

Non sono da indicare nel Libro unico le erogazioni al lavoratore a seguito di anticipazioni di spese sostenute dallo stesso, in nome e per conto del datore, certificati da documenti intestati direttamente all’azienda.

Viene chiarito, inoltre, che per individuare i rimborsi da annotare non rileva la modalità di pagamento ma la qualità delle spese rimborsate. Dunque, andranno indicate anche le spese effettuate con carta di credito intestata all’azienda o attraverso un fondo spese.

Il Ministero, infine, precisa che l’adempimento può decorrere dalla data di istituzione del libro unico: al più tardi dal periodo di paga gennaio 2009.

I chiarimenti del vademecum sono stati accolti favorevolmente dai Consulenti del lavoro che per voce della presidente del consiglio nazionale, Marina Calderone, esprimono soddisfazione sopratutto in merito alla scelta di differenziare e dettagliare ancora meglio i ruoli che la legge 12/79 assegna ai professionisti (a cui è affidata la tenuta del Libro), alle associazioni di categoria e ai Ced. In particolare la presidente afferma che “l’affidamento fiduciario nei confronti dei consulenti del lavoro e degli altri soggetti abilitati è espressione della considerazione che il Legislatore ha voluto riporre nei confronti dell’Ordine, posto a tutela della collettività e degli iscritti che sono chiamati a operare avendo come imperativo il rispetto della legge e del codice deontologico”.

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