Il Libro unico, dopo il vademecum ministeriale offerto agli operatori, rappresenta la reale sfida di modernizzazione nella gestione documentale dei rapporti di lavoro. Un primo chiarimento – da cui consegue che la nascita è prevista per il 16 febbraio 2009 - è che l’istituzione del Libro è legata non al momento dell’inizio dell’attività di lavoro, ma al momento della elaborazione.
Tralasciando le precisazioni in ordine alle modalità di tenuta - rispetto alle quali diremo solo che è stabilito che per quella informatizzata la marca temporale segue l’intero elaborato, non ogni cedolino - dedicheremo invece lo spazio della nota redazionale ai profili sanzionatori: il vademecum collega la sanzionabilità delle condotte relative alle registrazioni omesse solo all’incidenza sostanziale che hanno; sul piano temporale, sarà applicabile l’articolo 8 della legge n. 689/1981 in ipotesi di pluralità di illeciti; la tardiva registrazione sarà sanzionabile quando il Libro unico é presentato all’organo ispettivo aggiornato dopo l’accesso in azienda. E’ omessa conservazione il documento finito o dismesso, mentre con riferimento agli elaborati correnti si avrà sempre omessa tenuta nel limite dei cinque anni.
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