Con la lettera circolare del 29/03/2007, il ministero del Lavoro risolve uno degli aspetti normativi più controversi contenuto nella Finanziaria tema di tenuta dei libri obbligatori per i lavoratori subordinati e autonomi, che ha introdotto un nuovo regime delle comunicazioni di assunzione e uno specifico regime sanzionatorio in caso di omessa istituzione ed esibizione dei libri matricola e paga. Nello specifico, si legge che la maxi sanzione da 4mila a 12mila euro per l’omessa esibizione e istituzione dei libri matricola e paga si deve applicare solo nei casi più gravi, cioè quando l’azienda ne sia completamente sprovvista o utilizzi libri non vidimati. La violazione per la temporanea rimozione degli stessi libri dal luogo di lavoro produrrà, invece, la sanzione meno grave da 770 euro. La circolare ministeriale fa esplicito richiamo agli articoli 20 e 21 del Dpr 1124/65, in cui sono disciplinati gli obblighi per la tenuta dei libri matricola e paga “sul luogo di lavoro” e, soprattutto, a disposizione degli organi di controllo. La finalità di tali disposizioni è quella di favorire la verifica della corretta assunzione dei lavoratori presenti. Partendo da questo scopo, il ministero del Lavoro afferma il principio in base al quale se il personale ispettivo è in grado di verificare tempestivamente e con assoluta certezza la regolarità dei rapporti instaurati, servendosi di altra idonea documentazione amministrativa, la mancata presenza sul posto di lavoro dei suddetti libri non integra la condotta di “omessa esibizione” e non fa ricadere dunque nel caso di applicazione della sanzione più grave, ma eventualmente farebbe ricorrere i presupposti per l’applicazione della sanzione più lieve conseguente alla “rimozione” dei libri stessi dal luogo di lavoro. Ribadendo poi il principio dell’unicità dei libri obbligatori, il Lavoro precisa che nel caso di sedi secondarie e di attività produttiva di breve durata, l’impresa per essere in regola dovrà conservare, presso ciascun luogo in cui si eseguono i lavori, una copia conforme all’originale di ciascuno dei due libri. La dichiarazione di conformità potrà essere fatta anche dal professionista di cui si avvale il datore di lavoro, se non dallo stesso datore nel caso in cui sia proprio il datore di lavoro a gestire il personale aziendale.
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