Libri del lavoro, si cambia regime

Pubblicato il 06 maggio 2008

Nella pagina dedicata ai consulenti del lavoro si commenta positivamente il tempestivo intervento del ministero del Lavoro conseguentemente alle obiezioni sollevate dalla presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine, Marina Calderone, in merito alla circolare 25 del 18 aprile scorso emessa dallo stesso Ministero. L’analisi dei consulenti evidenziava che la tesi della moltiplicazione delle sanzioni relativamente a violazioni in materia di libri paga e matricola senza tener conto del disposto dell’articolo 8 della legge 689 del 1981 avrebbe certamente scaturito sanzioni spropositate. Così, il ministero del Lavoro ha assunto una nuova posizione con la circolare protocollo 5831, del 2 maggio 2008, invitando i propri uffici periferici a tener conto del disposto citato che prevede il cumulo giuridico per il datore di lavoro che trasgredisce contemporaneamente con un’azione o un’omissione a più disposizioni: gli deve essere attribuita la sanzione per la violazione più grave aumentata del triplo.

Nessuna novità, invece, si registra in ordine al problema del contrasto con la legge n. 4 del 1953 della disposizione che obbliga i committenti a redigere il prospetto paga anche per i collaboratori coordinati e continuativi.

Altro intervento letto positivamente dai consulenti del lavoro è quello contenuto nella circolare n. 13 che il ministero del Lavoro ha diffuso il 2 maggio scorso in merito ai contratti a termine. Nel documento si rileggono, in pratica, le interpretazioni espresse nel principio n. 11 della Fondazione studi del Consiglio nazionale.

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