L’Abi con una circolare serie Tributaria, la n. 3 del 22 gennaio 2007, prende posizione sui contenuti della circolare 6/06 dell’agenzia del Territorio, che ha come riferimento la sentenza 11165 del 2005 della Cassazione. La decisione della Corte afferma l’inapplicabilità del più favorevole regime di imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio/lungo termine, nel caso in cui i contratti consentano al finanziato l’estinzione prima dei 18 mesi (art. 15 e ss. Dpr 601/73). L’Abi ricorda come il Territorio inviti gli uffici periferici a negare l’agevolazione – imposta sostitutiva dello 0,25/0,2% invece di imposte di registro, ipotecarie, catastali – ai contratti di finanziamento che consentono espressamente al soggetto finanziato di risolvere anticipatamente il rapporto prima che decorra la durata minima (18 mesi + 1 giorno). L’Abi non condivide l’interpretazione dell’Agenzia che ha affermato che “per effetto di quanto previsto dall’articolo 1184 del codice civile, il termine per l’adempimento dell’obbligazione, se non diversamente stabilito, si presume a favore del debitore, il quale, quindi, può effettuare la prestazione anche prima della scadenza....”. Pertanto, l’Associazione bancaria conclude che a fronte dei diversi avvisi di liquidazione emessi dagli uffici, riguardanti contratti stipulati nell’ultimo triennio, le parti destinatarie sono tenute a presentare, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso alla Commissione tributaria provinciale. In tal caso la riscossione è sospesa sino all’ultima sentenza non impugnata o impugnabile con ricorso in Cassazione.
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