Sulla fruizione del bonus ai fini Irap l’agenzia delle Entrate fa alcune precisazioni (circolare 26/E, si veda Edicola di ieri): sono considerate nuove assunzioni anche le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di apprendistato e di quelli a tempo determinato; per gli enti non commerciali, inoltre, i lavoratori impiegati promiscuamente nell’attività commerciale e in quella istituzionale vanno considerati per intero e non sulla base del rapporto tra ricavi commerciali e il totale dei proventi. Al contrario, circa l’individuazione del numero delle assunzioni rilevanti, non si possono dedurre i costi per i nuovi dipendenti che vanno a sostituire rapporti di lavoro cessati nello stesso periodo d’imposta. Cioè si potrà fruire della deduzione solo se i neoassunti a tempo indeterminato, al termine del periodo d’imposta, eccedono rispetto agli assunti con il medesimo contratto per i quali sia contemporaneamente cessato il rapporto di lavoro.
L’opinione delle Entrate è mutata rispetto a quanto espresso in precedenza: se le assunzioni dell’anno erano superiori ai licenziamenti dello stesso periodo si potevano dedurre i costi di tutti i nuovi lavoratori (circolare 7/E/2006). Nel documento agenziale n. 26/E non si parla più della condizione per fruire del bonus, ma si sostiene che sono deducibili i costi dei neoassunti, escludendo i lavoratori cessati. Su questo aspetto si è pronunciata anche Assonime, che con la circolare 24/06 aveva già tentato di puntualizzare alcuni aspetti poco chiari. Al riguardo, le Entrate hanno tentato eliminare ogni dubbio rispondendo che “il contribuente potrà discrezionalmente scegliere” i nuovi assunti da agevolare e la scelta effettuata nell’anno di assunzione dovrà essere mantenuta anche per il futuro.
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