Lesioni di lieve entità, costituzionale la previsione delle tabelle
Pubblicato il 17 ottobre 2014
Con
sentenza n. 235 del 16 ottobre 2014, la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di pace di Torino relativamente all'articolo 139 del Decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) nella parte in cui, prevedendo un
risarcimento del danno biologico per
lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione stradale, basato su rigidi parametri fissati da
tabelle ministeriali, non consentirebbe di giungere ad un'adeguata personalizzazione del danno, per contrasto con gli articoli 2, 3, 24 e 76 della Costituzione.
I profili di incostituzionalità sollevati dal giudice torinese sono stati ritenuti non fondati dalla Corte costituzionale, secondo la quale la
disciplina in esame, volta al
contemperamento dei contrapposti interessi coinvolti, supera il
vaglio di ragionevolezza.
Il
meccanismo standard di quantificazione del danno – si legge nel testo della decisione - attinente, peraltro, al
solo specifico e limitato settore delle
lesioni micropermanenti, lascia comunque
spazio al giudice per
personalizzare l'importo risarcitorio risultante dalla applicazione delle tabelle, eventualmente maggiorandolo fino ad un quinto,
in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato.