La Commissione tributaria regionale di Napoli – sentenza 266/9/07 – dichiara non avere effetti retroattivi l’esenzione Ici sugli immobili degli enti non commerciali, destinati cioè esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive – disposta dall’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504/92 - indipendentemente dalla natura eventualmente lucrativa, ancorché non esclusiva, delle attività svolte in essi.
Tra gli altri, gli enti religiosi hanno a lungo beneficiato dei vantaggi indicati nella regola richiamata, per sgravare dall’imposta anche gli immobili destinati alle attività di culto, ma non solo: pure tutti quelli in cui venivano realizzate le ulteriori attività. Dal 2004 la svolta, nel senso che una parte della giurisprudenza di legittimità ha posto la questione intorno alla opportunità che l’esenzione Ici spettasse a prescindere dal fine lucrativo delle attività esperite. La natura di “ente non commerciale” del proprietario degli immobili (articolo 87 Tuir), lasciava intendere, cioè, che non potesse riconoscersi agli stessi l’esenzione quando le attività indicate nel Dlgs n. 504/92 fossero svolte con intenti commerciali. Di qui l’intervento del Governo prima, del Legislatore poi, fino a stabilire che l’esenzione è applicabile agli immobili nei quali gli enti non commerciali svolgono le attività sopraccitate in maniera non esclusivamente commerciale.
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