Per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è prevista l'esenzione dall'Ici, se destinati esclusivamente ai compiti istituzionali (articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 504/1992). La Cassazione, con sentenza n. 21571 del 15 novembre 2004, ha sottolineato che l'esenzione dall'Ici di tali immobili presuppone la destinazione immediata e diretta di essi alla realizzazione dei fini istituzionali; mentre l'esenzione non viene riconosciuta nel caso in cui l'immobile rimanga inutilizzato.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".