L’emissione della cartella blocca il condono

Pubblicato il 05 febbraio 2010 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 2439 depositata il 3 febbraio 2010, ha stabilito che la definizione agevolata della pendenza tributaria non ha ragion d'essere se sia già stata emessa una cartella esattoriale, che rende definitivo il debito tributario ed ha mera funzione liquidatoria. Inoltre, tale definizione agevolata non può essere applicata né alle sopratasse, né alle sanzioni pecuniarie nel caso in cui sia già divenuto definitivo l'accertamento circa il tributo e comunque i rilievi non siano più accessibili per assenza di controversia sul rapporto da cui derivano.

La Corte spiega che si può procedere alla definizione del rapporto d’imposta solo se è ancora disponibile il diritto dal quale scaturisce: la cartella esattoriale è un atto meramente liquidatorio e non un atto impositivo suscettibile di condono. Dunque, quando è emessa il diritto alla definizione decade. Non rileva che siano errati la liquidazione del tributo, il decisum e la liquidazione delle sanzioni.
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