L’emersione dal nero può precedere gli accordi
Pubblicato il 14 gennaio 2009
Il ministero del Lavoro, con la nota 25/I/255/2009 ha corretto parzialmente la circolare 17299/07 in materia di regolarizzazione del lavoro sommerso. La Finanziaria 2007 ha introdotto la procedura che aveva il fine di far emergere i rapporti instaurati con lavoratori completamente “in nero”. Era prevista una stipula di un accordo aziendale o territoriale oppure un accordo stipulato con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali più rappresentative, finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro. L’adesione alla sanatoria era stata fissata al 30 settembre 2007, termine che è stato poi prorogato al 30 settembre 2008 dall’articolo 7 del Dl 248/08 (mille proroghe). Nello specifico, si prevedeva che per procedere alla regolarizzazione e al riallineamento contributivo dei rapporti di lavoro non regolari, i datori di lavoro dovevano presentare all’Inps una domanda subordinata alla stipula di un accordo sindacale per la sistemazione dei rapporti di lavoro. Al tempo, ci si chiese se la regolarizzazione potesse riguardare anche quelle posizioni che il datore di lavoro aveva spontaneamente provveduto a formalizzare prima della stipula dell’accordo sindacale previsto quale condizione per i benefici. Sia il Lavoro che l’Inps hanno negato questa possibilità, ma la loro opinione non è stata accolta dal Consiglio di Stato, il quale ha ritenuto che l’intesa successiva che stabilisce i benefici è da considerare un atto di convalida. Da qui la nuova posizione del Ministero che, nella recente nota, ha ammesso che le istanze di emersione dei lavoratori in nero devono essere accolte anche se la regolarizzazione è intervenuta prima dell’accordo sindacale necessario per fruire dei benefici correlati.