Legittimo operare ammortamenti "figurativi" per aumentare il bonus investimenti

Pubblicato il 28 settembre 2009

L’articolo 8 della Legge 388/00 - rubricato “Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate” – attribuiva ai soggetti titolari di reddito d'impresa (esclusi gli enti non commerciali) che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuavano nuovi investimenti nelle aree territoriali destinatarie degli aiuti a finalità regionale, un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti in sede europea. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 erano agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge 388/00.

Il secondo comma dell’articolo aggiungeva che per nuovi investimenti dovessero intendersi le acquisizioni di beni strumentali nuovi, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva.

Nell'appena richiamata disposizione è assente ogni riferimento o rinvio ad ammortamenti “figurativi” sui beni di proprietà. E’ perciò legittimo - precisa la sentenza di Ctr Palermo n. 5/XIV/2009 - operare ammortamenti con valori inferiori a quelli ministeriali con l’intento di aumentare l’incentivo. Né può l’ufficio fiscale recuperare il bonus maturato dal contribuente imponendogli adempimenti che la legge tributaria non preveda espressamente, specie quando le disposizioni di legge vengono interpretate in modo estensivo. Il Legislatore ha infatti inteso considerare i soli ammortamenti contabilizzati, quindi dedotti, escludendo quelli che per scelta del contribuente non sono stati effettivamente contabilizzati.

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