La Corte di Cassazione, con la sentenza del 12 aprile 2018, n. 9121, ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa di una guardia giurata, addetta al piantonamento antirapina presso una banca, che, oltre a non aver indossato il giubbotto antiproiettile, si era recata al bar di fronte, abbandonando la propria postazione durante il normale orario di lavoro.
Dopo il ricorso del dipendente, in secondo grado di giudizio, la Corte d’appello aveva considerato il licenziamento sproporzionato rispetto alla condotta perpetrata.
La Suprema Corte, invece, ha stabilito che la condotta in questione equivale ad “abbandono del posto di lavoro”, come disciplinato dall’art. 140 del CCNL degli Istituti di vigilanza privata, applicabile al caso concreto.
In particolare, come evidenziato dalla Cassazione, la condotta di abbandono del posto di lavoro risulta integrata:
- “da un punto di vista oggettivo, ogniqualvolta vi sia un totale distacco del prestatore dal bene da proteggere, rilevando l'intensità dell'inadempimento agli obblighi di sorveglianza;
- da un punto di vista soggettivo, laddove si ravvisi la coscienza e volontà della condotta di abbandono, indipendentemente dalle finalità perseguite e salva la configurabilità di cause scriminanti, restando irrilevante il motivo dell'allontanamento”.
In presenza di tali requisiti, inoltre, occorre considerare anche eventuali precedenti disciplinari del lavoratore per valutare il rispetto, da parte sua, degli obblighi contrattuali secondo diligenza e buona fede.
Alla luce di tali considerazioni e, vista la precedente irrogazione di sanzioni disciplinari alla guardia giurata, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dalla società, legittimando il recesso dalla stessa attuato.
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