Facendo seguito alle richieste di chiarimenti circa le modalità di fruizione dei permessi previsti dalla legge del 5 febbraio 1992, n. 104 (G. U. 17 febbraio 1992, n. 39) e in ipotesi di congedo straordinario, con il messaggio del 7 agosto 2018, n. 3114, l’INPS ha fornito diverse precisazioni relativamente ai casi di particolari modalità organizzative dell’orario di lavoro.
Innanzitutto, come si vedrà in dettaglio, il messaggio conferma la compatibilità dei permessi in questione nel lavoro a turni.
Ulteriormente, per i lavoratori part-time viene specificato il riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile ai casi di part-time verticale e part-time misto, con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.
A completamento delle precisazioni fornite, nel messaggio vengono anche offerti degli esempi pratici, nonché chiarimenti in merito al cumulo tra congedo straordinario e permessi previsti per i lavoratori che assistono familiari disabili.
Come noto, la l. 104/92 contempla speciali congedi e permessi di cui sono beneficiari sia i lavoratori portatori di handicap gravi sia i lavoratori che assistono un familiare con handicap grave.
In particolare, con riferimento all’assistenza da parte di un familiare, l’art. 33 prevede che qualora la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, o siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di due ore di permesso giornaliero retribuito ovvero di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
Come anticipato, il messaggio esaminato affronta la questione su come si possa beneficiare di tali permessi in caso di lavoro a turni.
Innanzitutto, per “lavoro a turni” si intende ogni forma di organizzazione dell’orario di lavoro diversa dal normale “lavoro giornaliero”, in cui l’orario operativo dell’azienda può andare a coprire l’intero arco delle 24 ore e la totalità dei giorni settimanali.
Tale modalità organizzativa, pertanto, può comprendere anche il lavoro notturno e il lavoro prestato durante le giornate festive (compresa la domenica).
Al riguardo, il messaggio evidenzia che il citato articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 prevede la fruizione dei permessi mensili retribuiti “a giornata”, indipendentemente, cioè, dall’articolazione della prestazione lavorativa nell’arco delle 24 ore o della settimana e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto concretamente effettuare nel giorno di interesse.
Ne deriva che il beneficio in argomento può essere fruito anche in corrispondenza di un turno di lavoro da effettuare nella giornata di domenica e che lo stesso principio si applica anche al lavoro notturno.
Si precisa infatti che, sebbene il lavoro notturno si svolga a cavallo di due giorni solari, la prestazione resta riferita ad un unico turno di lavoro in cui si articola l’organizzazione.
Ne consegue che il permesso fruito in corrispondenza dell’intero turno di lavoro va considerato pari ad un solo giorno di permesso anche nel caso in cui si articoli a cavallo di due giorni solari.
Da ultimo, l’eventuale riproporzionamento orario dei giorni di permesso ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92 dovrà essere applicato solo in caso di fruizione ad ore del permesso e, in tale caso, ai fini della determinazione delle ore mensili fruibili deve essere applicato l’algoritmo di calcolo di seguito riportato:
“orario di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali x 3 = ore mensili fruibili”.
NB! Il lavoro a turni è una particolare modalità organizzativa dell’orario normale di lavoro scelto dall’azienda per una efficiente organizzazione dell’attività lavorativa. L’articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003) definisce il lavoro a turni come “qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre, in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo (impianti operativi che procedono per tutta la giornata e 7 giorni su 7) o discontinuo (impianti che non procedono 24 ore su 24), e il quale comporti la necessità, per i lavoratori, di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane”. |
Come ribadito dal decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81 (G.U. n. 144 del 24 giugno 2015), il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
Di conseguenza, ecco di seguito la formula di calcolo da applicare ai fini del riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile sopra menzionati ai casi di part-time verticale e part-time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese:
orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time / orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno x 3 (giorni di permesso teorici).
Il risultato numerico andrà, quindi, arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore, a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.
ESEMPI |
1) Lavoratore in part-time con orario medio settimanale pari a 18 ore presso un’azienda che applica un orario di lavoro medio settimanale a tempo pieno pari a 38 ore. Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente: (18/38) X 3= 1,42 che, arrotondato all’unità inferiore, in quanto frazione inferiore allo 0,50, dà diritto a 1 giorno di permesso mensile. |
2) Lavoratore in part-time con orario medio settimanale pari a 22 ore presso un’azienda che applica un orario di lavoro medio settimanale a tempo pieno pari a 40 ore. Applicando la formula sopra enunciata il calcolo sarà il seguente: (22/40) X 3=1,65 che, arrotondato all’unità superiore, in quanto frazione superiore allo 0,50, dà diritto a 2 giorni di permesso mensili. |
NB! Il riproporzionamento della durata dei permessi va effettuato solo in caso di part-time verticale e part-time misto, con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese. Al contrario, lo stesso non andrà effettuato per i mesi in cui, nell’ambito del rapporto di lavoro part time, sia previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno. Ulteriormente, i tre giorni di permesso non andranno riproporzionati in caso di part-time orizzontale, in quanto la commisurazione dei giorni di permesso alla ridotta durata dell’attività lavorativa è insita nella dinamica del rapporto medesimo. Ancora, il riproporzionamento orario dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92 dovrà essere effettuato solo nel caso in cui il beneficio venga utilizzato, anche solo parzialmente, in ore. |
L'art. 42, comma 5, del decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2001) - recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità - riconosce il diritto a fruire di un congedo (cosiddetto straordinario), continuativo o frazionato, a favore della lavoratrice madre o, in alternativa, del lavoratore padre, ovvero "dopo la loro scomparsa", di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all`art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all`art. 33, comma 1, del d. lgs. n. 151/2001 (prolungamento fino a tre anni del congedo parentale) ed all`art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/1992 (permessi giornalieri o mensili, come sopra descritti).
Il congedo, fruibile entro sessanta giorni dalla richiesta, ha una durata massima complessiva, per ciascun soggetto con handicap, di due anni.
In proposito, il messaggio INPS in commento specifica che è possibile cumulare nello stesso mese, purché in giornate diverse, i periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del d.lgs n. 151/2001 con i permessi ex art. 33 della legge n. 104/92 ed ex art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001, vale a dire, rispettivamente :
i permessi relativi al prolungamento del congedo parentale;
i permessi previsti per l’assistenza dei familiari disabili gravi;
le ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale.
Si precisa, al riguardo, che i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi previsti dall’articolo 33 della legge n. 104/92 senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici e che ciò può accadere anche a capienza di mesi interi ed indipendentemente dalla durata del congedo straordinario.
La fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale stesso deve, invece, intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.
QUADRO NORMATIVO Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 Decreto legislativo n. 66 dell'8 aprile 2003 |
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