Legge fallimentare, norme salva-imprese in linea con l’Europa

Pubblicato il 19 novembre 2007

Pare proprio che la riforma fallimentare italiana sia in linea con le raccomandazioni della Commissione europea che nella comunicazione del 5 ottobre scorso fa il punto della situazione normativa nei Paesi Ue relativamente al principio della “seconda possibilità” che si deve concedere all’imprenditore. Lo strumento che ha fatto da perno alla riforma è rappresentato dall’esdebitazione, in vigore in Italia da un anno: al termine della procedura fallimentare è concessa la liberazione dai debiti residui all’imprenditore con la fedina penale pulita che ha tenuto un comportamento collaborativo e corretto.

E in tema di fallimento è intervenuta che nella sentenza n. 39043 del 23 ottobre 2007 chiarisce che la bancarotta per distrazione deve essere valutata al momento della dichiarazione di fallimento, non al momento in cui è stato commesso l’atto per ipotesi illegittimo, e la bancarotta documentale deve essere riferita soprattutto ai libri obbligatori. spiega che “non è ... legittimo sostituire la presunzione all’analisi dei dati economici dell’azienda quando ... da questi parrebbe emergere che tra le operazioni contestate come distrattive e il fallimento esistono altre operazioni di segno inverso che avrebbero azzerato nei confronti della massa l’effetto di depauperamento delle prime”. 

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