Importanti novità per i professionisti in ambito fallimentare sono recate dalla legge di Bilancio 2018.
Il privilegio ex articolo 2751-bis, n. 2, del Codice civile è esteso: al contributo per la Cassa di previdenza e all’Iva.
Fino al rimedio da parte della legge n. 205/2017, tali crediti andavano ammessi in chirografo – credito non assistito da alcun tipo di garanzia reale o personale - con eccezione del credito per la Cassa di previdenza dei commercialisti e dei ragionieri equiparato al credito per le prestazioni professionali, per espressa previsione della legge 21/1986.
Ora, ex articolo 2751-bis, n. 2, del Codice civile, come modificato dalla legge di bilancio 2018, hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: “2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera dovute per gli ultimi due anni di prestazione, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto“.
Pertanto, dal 1° gennaio 2018 nelle procedure fallimentari, le istanze di ammissione al passivo per crediti Iva dei professionisti e per i loro contributi previdenziali saranno accolte con riconoscimento della natura privilegiata del credito ammesso.
Non è prevista una norma transitoria.
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