Legge 438/1998 e Legge 476/1987. Procedimento per la richiesta dei contributi. Annualità 2012

Pubblicato il 15 marzo 2012

 Lo Stato, per “… incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonché per la promozione sociale e per la tutela degli associati …”, può concedere contributi agli enti ed alle associazioni italiane che - nello svolgimento delle attività previste dai rispettivi statuti - “promuovano l’integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l’uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in (…) marginalità sociale” (dalla Legge n. 438/1998).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha da poco emanato (28 febbraio 2012) le “Linee Guida”, in cui provvede a diramare le opportune informazioni funzionali alla presentazione della domanda.

TERMINE

Il 31 marzo di ciascun anno è il termine perentorio entro cui presentare le istanze di contributo. Coincidendo il 31 marzo 2012 con il sabato, giorno non lavorativo, le domande di ammissione al contributo dovranno essere presentate improrogabilmente e a pena di inammissibilità, entro e non oltre il termine del 2 aprile 2012, sottoscritte dal legale rappresentante, corredate dalla documentazione prevista dalla normativa di riferimento.

MODALITA’

L’invio deve avvenire tramite:

- raccomandata A.R. (farà fede la data impressa sul timbro postale di invio);

- corrieri privati;

- agenzie di recapito debitamente autorizzate;

- consegna a mano alla Direzione Generale per il Terzo Settore e le formazioni sociali, da parte di un incaricato dell'associazione munito di apposita delega del rappresentante legale dell’associazione, con allegata fotocopia del documento d’identità sia del delegante che dell’incaricato alla consegna, nelle giornate non festive.

Solo nell’ipotesi di consegna a mano, la predetta Direzione Generale del Ministero rilascerà ricevuta con l’indicazione della data di ricezione.

FINANZIABILITA

L’ammissione al contributo è comunque subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie a valere sugli stanziamenti di bilancio del Ministero.

REQUISITI

L’accesso al contributo sarà precluso alle associazioni che non godano dei seguenti requisiti di Legge:

a) requisito dimensionale = le attività usualmente svolte dal soggetto devono avere diffusione nazionale. In particolare, il Legislatore richiede che l’ente o associazione siano diffusi nell’ambito del territorio in almeno 10 regioni, con sedi presenti ed operanti da oltre tre anni consecutivamente alla data della presentazione della domanda. L’espressione «sede» va intesa nel senso di sede operativa, accessibile a tutti gli utenti, ben individuabile all’esterno, localizzata nel territorio nazionale, con una struttura di ufficio organizzata, la cui effettiva operatività possa essere comprovata da utenze intestate all’associazione, nonché dalla presenza di incaricati dell’associazione medesima con la funzione di fornire un adeguato servizio all’utenza. La dimensione nazionale deve risultare dalla indicazione del numero e della ubicazione delle sedi, anche al fine di permettere gli accertamenti ritenuti necessari da parte della Amministrazione;

b) requisito della democraticità = ovverosia che l’ente sia organizzato secondo criteri democratici, in modo da operare con la più ampia partecipazione diretta degli associati ed in modo da garantire la presenza delle minoranze allorquando si assumono decisioni di rilievo generale per l’azione delle associazioni.

Il requisito della democraticità si potrà desumere dalle disposizioni degli atti costitutivi, degli statuti o dei regolamenti interni delle associazioni e, in particolare, si esprimerà nelle previsioni statutarie in materia di procedure di elezione degli organi di direzione e di approvazione dei documenti di bilancio degli enti.

La legge 476/1987 prevede inoltre che possano essere ammessi a contributo anche i soggetti aventi sede unica o sedi in meno di dieci regioni, a condizione che l’attività svolta da detti soggetti sia riconosciuta di “evidente funzione sociale”.

QUADRO NORMATIVO

Legge n. 438 del 1998 - Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale;
Legge n. 476 del 19 novembre 1987 - Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche.

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