Leasing operativo. Iper-ammortamento escluso per l’intermediario finanziario

Pubblicato il 29 gennaio 2020

L’Agenzia delle Entrate si sofferma sull’ambito soggettivo di applicazione dell’iper-ammortamento con riguardo ai beni concessi in locazione a terzi.

Nello specifico, nel principio di diritto n. 2/2020, l’Agenzia analizza il caso di una locazione operativa posta in essere da intermediari finanziari, giungendo alla conclusione che l’iper-ammortamento di cui alla Legge n. 232/2006 “non si applica all'intermediario finanziario che risulti titolare - nella veste di locatore - di un contratto denominato come "locazione operativa" di beni materiali strumentali in relazione al processo produttivo dell'impresa locataria”.

Iper-ammortamento, ambito soggettivo

Nella circolare agenziale n. 4/2017, l’Agenzia si era già soffermata sull’ambito applicativo dell’iper-ammortamento, chiarendo come lo stesso spetti oltre che ai proprietari e ai locatari finanziari di beni agevolabili, anche alle imprese che li acquistino per concederli in noleggio o locazione operativa, purché tale attività sia principale o tipica.

Ora, per la prima volta l’Agenzia si sofferma sulla circostanza che a beneficiare dell’iper-ammortamento sia un locatore operativo, che rivesta altresì la natura di intermediario finanziario.

Iper-ammortamento negato per l’intermediario che non sopporta il rischio dell’investimento

Il principio di diritto n. 2/2020 risolve l’interrogativo in senso negativo rispetto alla finalità del beneficio premiale.

L’Agenzia, infatti, dopo aver ribadito che tutti i soggetti potenziali destinatari dell'agevolazione sono accomunati dal fatto di essere “i soggetti che effettuano gli investimenti sopportandone in senso proprio i rischi e fruendo al contempo dei benefici derivanti dall'esercizio delle attività”, afferma che nel caso in cui la locazione operativa sia posta in essere da banche o intermediari finanziari si deve giungere ad una diversa conclusione.

In questa circostanza, infatti, i soggetti che, come gli intermediari finanziari, pongono in essere contratti denominati impropriamente come contratti di “locazione operativa” devono ritenersi esclusi dai potenziali destinatari dell’agevolazione, in quanto in tale schema contrattuale “la proprietà formale dei beni non si ricollega allo svolgimento di attività di noleggio o locazione operativa in senso proprio, ma alla sola funzione di garanzia a tutela del rischio di credito assunto dal locatore”.

Dunque, l’intermediario finanziario che pone in essere un contratto di “leasing operativo” non potrà fruire dell’iper-ammortamento mancando un reale investimento finalizzato ad essere utilizzato per la produzione dei ricavi da noleggio o locazione.

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