Leasing finanziario e Tfr con valutazioni europee

Pubblicato il 07 dicembre 2006

L’Oic ha licenziato la versione definitiva del documento relativo al completamento del recepimento delle direttive 2001/56 e 2003/51. Nella stesura finale, il testo contiene alcune significative modifiche rispetto alla precedente versione, resa nota alla fine di luglio. Le principali novità introdotte dall’Organismo italiano di contabilità, che potranno modificare le norme del Codice civile in materia di redazione del bilancio, riguardano ambito di applicazione, principi di redazione, documenti che compongono il bilancio, criteri di valutazione e destinazione dell’utile di esercizio. Alcune di queste disposizioni sono obbligatorie, mentre altre, che si riferiscono in particolare ai criteri di valutazione, sono opzionali. Si riassumono di seguito le principali novità.

- Via libera al principio della sostanza sulla forma, il quale deve essere applicato solo quando possibile, e cioè tutte le volte in cui il suo utilizzo non crea contrasto con una disposizione legislativa.

- Sono abbandonati gli attuali schemi di bilancio. E’ prevista nello Stato patrimoniale la necessità di suddividere le poste tra quelle correnti e non correnti con una previsione specifica che esclude la possibilità di indicare le voci a saldo zero. Tra le attività, inoltre, sono eliminate le voci “Costi di impianto e di ampliamento” e “Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità”, in conseguenza del divieto di capitalizzazione di tali oneri con l’eccezione prevista per i costi di sviluppo. Non meno importanti sono i mutamenti dello schema di conto economico. Anche se mantenuta la forma scalare e la classificazione dei costi per natura, sono state comunque ridotte le voci obbligatorie e sono stati eliminati dallo schema i raggruppamenti del “valore della produzione” e dei "costi della produzione”.

- Il rendiconto finanziario diventa documento obbligatorio. L’Oic propone che sul punto siano segnalate legislativamente solo alcune indicazioni, come per esempio i flussi finanziari dell’attività operativa, di quella di investimento e di quella finanziaria; l’ammontare delle disponibilità liquide all’inizio e alla fine dell’esercizio.

- Infine, si stabilisce che nella nota integrativa deve essere esposta la composizione della voce “rimanenze”, se non già presente nello Stato patrimoniale, e nella disciplina delle fusioni devono trovar posto le definizioni di avviamento positivo negativo e il relativo trattamento contabile.

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