di Treviso, con la sentenza n. 67 depositata il 10 luglio 2007, afferma che se il Pvc – Processo verbale di constatazione – non riporta esattamente le motivazioni che hanno spinto l’organo verbalizzante a procedere con l’accertamento, gli elementi probatori che emergono dal verbale stesso sono inutilizzabili. Dunque, sono illegittimi gli atti di accertamento scaturiti da un processo verbale inficiato da tale mancanza.
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