Le tasse auto si prescrivono in tre anni

Pubblicato il 29 agosto 2008
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 66/29/08, si è pronunciata su una controversia relativa alla tassa di circolazione delle auto, prescrivendo che, ai sensi dell'art. 5, comma 51 del Dl 30/12/1982 n. 953 convertito nella legge 28 febbraio 1983 n. 53, i termini di decadenza per la riscossione della tassa automobilistica si prescrivono con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il pagamento. Nel caso esaminato, i giudici regionali hanno ribaltato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma accogliendo le istanze del contribuente che si era opposto al pagamento delle tasse automobilistiche relative al periodo 1997-2000, sull'assunto dell'intervenuta prescrizione e della perdita del possesso del veicolo.
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