Lo strumento della rivalutazione delle aree fabbricabili, non ancora edificate, delle imprese stabilito con l’articolo 1, commi 473 e 474, della Finanziaria 2006 e accolto con entusiasmo dalle società, è rimasto inutilizzato dalla maggior parte delle stesse poiché l’agenzia delle Entrate non ha diffuso le istruzioni per usufruirne. Vari restano i punti da chiarire, come la definizione di area edificabile e l’individuazione del soggetto tenuto alla realizzazione dell’immobile, quest’ultimo chiarimento è essenziale ad esempio nel caso di contribuenti che rivalutano un’area e poi la vendono ritenendo che l’obbligo di costruzione entro cinque anni sia trasferibile all’acquirente. Dunque è prevalsa la prudenza nell’approvazione dei bilanci societari del 30 aprile, dato che la rivalutazione senza istruzioni avrebbe potuto esporre i contribuenti a rischi di errori con pesanti conseguenze sulle imposte – Irpef, Ires, Irap – e possibili sanzioni. Ne consegue la perdita di un’opportunità per le imprese ed il mancato gettito per l’Erario.
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