In data 14 settembre 2015 è stato pubblicato, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Decreto Interministeriale n. 17981 del 14 settembre 2015 relativo alle “Riduzioni contributive per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863” che detta requisiti e modalità di accesso al beneficio.
Si precisa che la misura è stabilita in favore delle imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà difensiva di tipo A.
La riduzione contributiva in questione è quella relativa all’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 510/1996, convertito dalla Legge n. 608/1996, ed è riconosciuta in favore delle imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. n. 726/1984, convertito dalla Legge n. 863/1984, per le quali risultino individuati strumenti intesi a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.
Lo sgravio contributivo verrà riconosciuto nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, e sarà concesso mediante apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa verifica dei presupposti, per un periodo non superiore alla durata del contratto di solidarietà e, comunque, non superiore a ventiquattro mesi.
Per poter fruire della riduzione contributiva, le imprese dovranno inviare la relativa istanza alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, unitamente al contratto di solidarietà ed alla documentazione in cui devono risultare gli strumenti preordinati al miglioramento della produttività ed all’eventuale piano degli investimenti programmati.
L’istanza dovrà essere proposta entro e non oltre trenta giorni successivi alla stipula del contratto di solidarietà oppure - per i contratti di solidarietà in corso alla data di pubblicazione della circolare del Ministero del Lavoro che definirà le modalità telematiche di presentazione delle stesse - entro e non oltre trenta giorni successivi a tale data.
La domanda dovrà essere contestualmente trasmessa:
La quantificazione dell’onere connesso allo sgravio contributivo sarà effettuata sulla base delle retribuzioni percepite nel corso dell’anno precedente dai lavoratori coinvolti dalle riduzioni orarie, rivalutate all’anno di fruizione del beneficio, nonché sulla base della riduzione oraria disposta nel contratto di solidarietà.
Il provvedimento di concessione o diniego dello sgravio contributivo verrà adottato da parte della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione del Ministero del Lavoro entro centoventi giorni successivi alla ricezione della domanda.
Ad ogni modo il provvedimento sarà emesso per periodi non superiori a dodici mesi e trasmesso all’INPS ed all’INPGI.
La Direzione Territoriale del Lavoro competente effettuerà accertamenti ispettivi, entro il primo anno dall’inizio della riduzione concordata dell’orario di lavoro, finalizzati a verificare l’adozione degli strumenti volti a realizzare il miglioramento della produttività.
Gli esiti delle verifiche ispettive saranno successivamente trasmessi dalla DTL alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione.
Nel caso in cui dalla verifica dovesse emergere la mancata o inesatta adozione degli strumenti preordinati a realizzare il miglioramento della produttività, la suddetta Direzione Generale inviterà l’impresa a fornire le proprie giustificazioni entro il termine di trenta giorni.
Decorso il predetto termine, ove la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione ritenesse di non poter accogliere le giustificazioni fornite, entro i successivi trenta giorni provvederà a rimuovere, anche solo parzialmente, in sede di autotutela, il provvedimento di concessione dello sgravio.
Il provvedimento di autotutela sarà trasmesso anche all’INPS ed all’INPGI ai fini del recupero delle somme indebitamente non versate in conseguenza del provvedimento di sgravio rimosso.
Poiché vi sono limiti di spesa da rispettare (ex articolo 5, comma 1, D.L. n. 34/2014, convertito dalla Legge n. 78/2014) l’INPS e l’INPGI, d’intesa tra loro, controlleranno i flussi di spesa relativi all’avvenuto riconoscimento degli sgravi contributivi e ne daranno immediatamente comunicazione ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Qualora, in relazione al limite di spesa annuo determinato, risulti, sulla base delle istanze accolte, il raggiungimento anche in termini previsionali del predetto limite di spesa annuo, l’INPS e l’INPGI, d’intesa tra loro, comunicheranno alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione del Ministero del Lavoro ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l’approssimarsi del raggiungimento del predetto limite di spesa.
A questo punto non resta che attendere le istruzioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relative all’invio della domanda per la riduzione contributiva che, si ricorda, dovrà essere inoltrata tramite posta certificata, entro trenta giorni successivi alla stipula del contratto di solidarietà o, per i contratti già in essere, entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare ministeriale.
Quadro delle norme |
D.I. n. 17981 del 14 settembre 2015 D.L. n. 726/1984, convertito dalla Legge n. 863/1984 D.L. n. 510/1996, convertito dalla Legge n. 608/1996 D.L. n. 34/2014, convertito dalla Legge n. 78/2014 |
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