Le ricadute del ritardato recepimento delle direttive comunitarie Iva

Pubblicato il 19 marzo 2010 Con circolare n. 14 del 18 marzo 2010 l’agenzia delle Entrate spiega la disciplina del periodo transitorio, 1° gennaio - 19 febbraio 2010 (operatività delle nuove regole e giorno precedente all'entrata in vigore del Dlgs 18/2010 di recepimento), che traghetta verso le nuove regole dell'Iva recepite dalle direttive dell'Ue.

L’Agenzia coglie l’occasione di informare che da domani e fino al 20 aprile 2010 sul sito prenderà il via un forum che accoglierà quesiti e richieste di chiarimenti sulle modifiche intervenute in materia di territorialità Iva. Le soluzioni ai quesiti posti nel forum saranno poi oggetto di una circolare che l'Amministrazione emetterà a maggio.

In sintesi, la circolare prevede quanto segue.

Inversione contabile. Viene precisato che hanno agito correttamente i cessionari o i committenti che, nelle more della emanazione del Decreto legislativo n. 18/2010, abbiano assunto il ruolo di debitore d’imposta, anticipando le modifiche, ma nel caso in cui l’imposta sia stata assolta dal cedente o dal prestatore non residente con la previgente disciplina, i soggetti interessati non devono operare variazioni, stante la situazione di incertezza venutasi a creare nelle more del recepimento normativo e nel rispetto dello Statuto del contribuente. Pertanto, non saranno sanzionati i comportamenti dei cessionari o dei committenti italiani che, in assenza di malafede, non abbiano assolto l'imposta rendendosene debitori attraverso il meccanismo dell'inversione contabile.

Presentazione elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Intrastat). Gli elenchi relativi a gennaio (il termine del mese è scaduto prima della pubblicazione del decreto) potranno essere presentati senza penalità fino al 4 maggio 2010, nel rispetto dei 60 giorni dalla pubblicazione del decreto stabiliti dallo Statuto del contribuente. Eventuali errori ed omissioni degli elenchi di gennaio possono essere sanati in base alla circolare n. 5/2010.

La scadenza della presentazione degli Intrastat di febbraio resta al 20 marzo (25 se online).

Il numero e la data della fattura da riportare nel modello Intrastat sono quelli attribuiti dal committente nazionale in sede di autofatturazione o integrazione della fattura del fornitore.

In merito al superamento del tetto dei 50mila euro per ciascuna operazione per stabilire la periodicità della trasmissione, si spiega che le singole categorie di operazioni relative ai beni ed ai servizi non si sommano, ma sono considerate singolarmente; tuttavia, il superamento della soglia per una singola categoria comporta l’applicazione della periodicità mensile anche per l’altra categoria.

Infine, gli adempimenti del 2010 per i contribuenti tenuti esclusivamente alla presentazione degli elenchi relativi ai servizi (resi e ricevuti) si applica il principio della periodicità trimestrale per coloro che iniziano l'attività da meno di quattro trimestri, poiché il 2010 è il primo anno dell'obbligo per le prestazioni. Coloro che sono tenuti a presentare gli elenchi solo per i servizi assolveranno l’adempimento con cadenza trimestrale nel mese di aprile 2010, salvo il superamento della soglia di 50mila euro nei primi tre mesi.
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