Con la risoluzione 41/E diffusa ieri, l’agenzia delle Entrate ha colto l’occasione per rispondere ad un interpello di un contribuente e, allo stesso tempo, per fare il punto sull’Iva per le opere di urbanizzazione. Secondo l’Agenzia, l’aliquota Iva ridotta del 10% va applicata alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’articolo 4 della legge 847/1964, integrato dall’articolo 44 della legge del 22 ottobre 1971, n. 865. Inoltre, come precisato con la circolare del marzo 1994, l’aliquota Iva al 10% è applicabile anche alle altre opere e impianti “assimilati” alle opere di urbanizzazione in senso stretto. Sulla base di tale principio, il contribuente che ha rivolto l’istanza al Fisco pensava che anche nel caso personale di prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione dei cavidotti per il passaggio dei cavi in fibra ottica, si sarebbe ricaduti nella fattispecie dell’aliquota ridotta. Il Fisco ha precisato che il legislatore ha assimilato i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni alle opere di urbanizzazione solo ai fini dei contributi. Mentre, sotto il profilo fiscale, va considerato in maniera tassativa l’elenco delle opere di urbanizzazione che fruiscono dell’aliquota ridotta, che nel caso specifico non contempla i cavidotti.
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