Le nuove nozze in corso di causa elidono il risarcimento del vedovo

Pubblicato il 22 marzo 2011 La Terza sezione civile della Cassazione, con sentenza 6357 del 21 marzo 2011, si è occupata di una vicenda concernente il risarcimento dei danni spettanti ad un uomo la cui moglie era deceduta a seguito di un sinistro stradale.

Per la Corte, in particolare, poiché l'uomo si era risposato nelle more del giudizio di risarcimento, tale ultima circostanza andava considerata dal giudice per accertare entro quali effettivi limiti il pregiudizio scaturito dall'illecito altrui fosse stato attenuato dalle nuove nozze.

Ai fini della liquidazione dei danni subiti da uno dei coniugi per la morte dell'altro causata da fatto illecito altrui,– si legge nel testo della decisione - “la situazione, determinatasi a seguito delle nuove nozze contratte dal coniuge superstite in corso di causa, se è certamente irrilevante sotto il profilo della compensatio lucri cum danno, non essendo in vantaggi patrimoniali acquisiti dal danneggiato attraverso il successivo matrimonio, conseguenza diretta e immediata del fatto illecito, dev'essere tuttavia valutata dal giudice al fine di accertare in quali effettivi limiti di pregiudizio scaturito da tale illecito sia stato concretamente eliso dalle nuove nozze”.

In particolare – continua la Corte - l'azzeramento del cosiddetto danno da collaborazione familiare deve essere valutato caso per caso dal giudice il quale dovrà capire l'entità dell'aiuto in famiglia, anche economico, del nuovo partner.
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