, con la sentenza n. 25 del 4 gennaio 2007, chiarisce che non spetta alcuna indennità di disoccupazione al lavoratore che lascia l’azienda in occasione del matrimonio, poiché il rapporto di lavoro permane. Infatti, sono nulle le dimissioni presentate nel periodo compreso tra le pubblicazioni e l’anno successivo alla celebrazione e non confermate davanti all’Ufficio del lavoro. Chi lascia il posto di lavoro perché si sposa non è in una situazione di oggettiva impossibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro, non sussiste dunque la giusta causa che dà diritto all’indennità di disoccupazione.
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