Le lavorazioni agricole perdono il forfait

Pubblicato il 17 febbraio 2005

La circolare agenziale n. 6, del 16 febbraio 2005, precisa che il nuovo regime fiscale ai fini Iva di cui all’articolo 34-bis del Dpr n. 633/72, è applicabile alle sole prestazioni di servizi rese utilizzando in prevalenza attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola.

Conseguentemente, la detrazione Iva forfettizzata non s’estende alle cessioni di prodotti diversi da quelli compresi nella Parte prima della Tabella A, allegata al richiamato decreto presidenziale.  

Il passaggio al regime di detrazione forfettizzato comporta l'obbligo di eseguire la rettifica della detrazione dell'imposta già operata nei modi ordinari per i beni, anche ammortizzabili, acquistati da terzi e non ancora ceduti o utilizzati alla data dell'1 gennaio 2004; la rettifica va  effettuata nella dichiarazione Iva relativa al 2004.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Credito di imposta produzione cinematografica e audiovisiva, aperta sessione 2024

30/10/2024

Nuove regole antiriciclaggio per cripto-attività

30/10/2024

Bando Brevetti+, chiusura sportello

30/10/2024

Indeducibilità IMU da IRAP: la Corte costituzionale conferma

30/10/2024

Modello 770/2024 e CU autonomi: scadenza il 31 ottobre 2024

30/10/2024

Decreto Flussi: ecco le regole per l'ingresso dei lavoratori stranieri in Italia

30/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy