Le info dell'Economia sulla Tobin tax di azioni e strumenti finanziari

Pubblicato il 09 agosto 2013 Il ministero dell’Economia ha pubblicato, sul sito Internet, 32 Faq (Faq - 2013) sull’Imposta da assolvere relativamente alle transazioni finanziarie di azioni e altri strumenti finanziari.

A guidare le risposte il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 febbraio 2013. Di seguito alcuni tra i chiarimenti forniti.

Il trasferimento di proprietà di azioni dopo il 1° marzo 2013, anche se a seguito di esercizio di contratti derivati, è sempre soggetto all’imposta. Gli acquisti citati concorrono al calcolo del saldo netto giornaliero.

La normativa prevede che per il 2013 l’imposta sul trasferimento di azioni ed altri strumenti partecipativi è dello 0,22% per cento, ridotta allo 0,12 per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Se un trasferimento di azioni a seguito di regolamento avviene nel 2013, si applica l’imposta nella misura dell’0,22%, mentre se lo stesso avviene a partire dal 2014 si applica la misura dello 0,20%.

La Tobin tax nei trasferimenti di azioni e titoli partecipativi si calcola sul costo d'acquisto compresi gli oneri accessori. Mentre, negli acquisti a pronti, il controvalore pagato per l’acquisto del titolo va considerato senza tener conto anche degli oneri accessori. Quanto alle esclusioni, si spiega che l’acquisto di azioni proprie è escluso da tassazione solo se finalizzato all’annullamento delle stesse. Pertanto, se l’annullamento è deliberato successivamente all’acquisto di azioni proprie, l’acquisto è soggetto ad imposta, in quanto, al momento in cui è stato realizzato, non era finalizzato all’annullamento delle azioni.

Trasferimento di partecipazioni in società consortili. Scontano l’imposta i trasferimenti che riguardano le sole società consortili che abbiano la forma giuridica di società per azioni e di società in accomandita per azioni.

Tassa in eccesso. In caso di revisione del prezzo in diminuzione il contribuente ha diritto al rimborso di quanto versato e non dovuto.

Infine, si precisa che per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono quelli regolarmente funzionanti e autorizzati da un'autorità pubblica nazionale - dello Stato considerato - con adeguato scambio d'informazioni (ossia compresi nella white-list) e sottoposti a vigilanza pubblica, ivi inclusi quelli riconosciuti dalla Consob. Nello specifico, si spiega che non è necessaria una preventiva autorizzazione da parte della Consob. La stessa, previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità, può riconoscere mercati di strumenti finanziari, diversi da quelli riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario, al fine di estenderne l'operatività sul territorio della Repubblica italiana e non, quindi, al fine di definirli “regolamentati”. Si ricorda che le transazioni fatte in questi mercati beneficiano dell'aliquota ridotta allo 0,12%.
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