Le fusioni con interpello parziale

Pubblicato il 31 marzo 2007

In risoluzione 66 del 30 marzo 2007 viene precisato che solo una parte del disposto contenuto nell’articolo 181 del TUIR sulla limitazione al riporto delle perdite fiscali nelle fusioni transnazionali – quella, cioè, che effettua il richiamo al comma 7 dell’articolo 172 – ha finalità elusiva e può essere disapplicata a seguito di regolare istanza di interpello. La direzione centrale delle Entrate ritiene, cioè, necessario procedere allo scorporo in due tronconi della disposizione di cui al richiamato articolo del Testo unico come segue:

- la parte di norma sul riporto di perdite fiscali in operazioni di fusione o scissione transfrontaliere in proporzione alla differenza tra gli elementi dell’attivo o del passivo connessi alla stabile organizzazione italiana risultante dall’operazione. Essa non deve ritenersi norma antielusiva soggetta a disapplicazione ai sensi dell’articolo 37-bis del dpr 600/73;

- la parte di norma che richiama l’articolo 172, comma 7 del TUIR, che invece è da considerarsi disposizione antielusiva e che, pertanto, è soggetta a disapplicazione ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8 del TUIR.

La successiva risoluzione 67, con identica data, s’occupa di quale debba essere il valore fiscalmente riconosciuto alla partecipazione societaria in una società di capitali tedesca, detenuta da una persona fisica che trasferisca la residenza fiscale da quel territorio a quello italiano:

in assenza di una specifica disciplina interna, presente invece nello Stato Ue di partenza (Germania), per tale determinazione di valore – Exit Tax - il ricorso ai criteri dettati da quest’ultima normativa appare il più idoneo a configurare anche il “valore d’entrata” in Italia della partecipazione. Così comportandosi, viene garantito il diritto al prelievo dello Stato estero, ove si fosse determinato l’incremento di valore della partecipazione, e si evitano fenomeni di doppia imposizione.

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