Con sentenza n. 1593 del 18 novembre 2008, le Sezioni unite della Cassazione ribadiscono che, per la loro particolare genesi storica, le Fondazioni bancarie non possono, di per sé, essere considerate enti benefici cui spetterebbe la riduzione dell'aliquota Irpeg. Queste, infatti, avendo come scopo principale la gestione del nuovo assetto organizzativo del settore del credito, non hanno alcuna somiglianza con i soggetti ammessi all'agevolazione fiscale dell'art. 6 del Dpr 601/73 e, conseguentemente, non avrebbero avuto diritto alla riduzione del 50% dell'allora aliquota Irpeg.
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