Le ferie non sospendono l’apprendistato

Pubblicato il 27 aprile 2011 La Fondazione studi dei consulenti del lavoro, con il parere n. 9/2011, interviene a fornire chiarimenti in merito a “La proroga del periodo di apprendistato in caso di sospensione del rapporto di lavoro”.

Si spiega che, sebbene in caso di assenze prolungate del lavoratore il periodo di apprendistato è prorogato per consentire l’effettivo completamento del percorso di apprendimento e qualificazione, in caso di sospensione del rapporto di lavoro per ferie non si dovrà effettuare la proroga del termine, poiché tali periodi di sospensione rientrano nel periodo di tempo concordato per l’apprendistato.

Invece, in caso di servizio militare, sospensione consensuale, gravidanza o congedo parentale, i periodi di inattività non possono essere ricompresi nella determinazione della durata massima dell’apprendistato, pertanto il termine del rapporto andrà slittato di un periodo pari a quello della sospensione in questione.

In merito alle assenze per malattia, si precisa che solo periodi consistenti di inattività dovranno essere recuperati. In tal senso, il datore di lavoro, dovrà valutare l’incidenza della sospensione sul rapporto di apprendistato, considerando le cause della sospensione e la durata della stessa. Per il ministero del Lavoro, un periodo è considerato breve se non supera il mese di assenza, computando sia periodi continuativi che la sommatoria di malattie brevi.

Nel parere si evidenzia, inoltre, che il datore di lavoro “ha l'obbligo di comunicare al lavoratore, prima della scadenza, lo spostamento del termine finale, spiegando le ragioni e indicando la nuova scadenza o il periodo che deve essere detratto”.
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