Le domande di praticantato presso gli studi dei consulenti vanno respinte
Pubblicato il 11 aprile 2011
Con la circolare
1054 dell’8 aprile 2011, il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro chiarisce che il dipendente del Ministero del Lavoro che svolga mansioni ispettive non può essere praticante, ossia iscritto nel Registro dei praticanti, presso lo studio di un Consulente del Lavoro. Viceversa, può essere ammesso alla formazione se abbia cessato il servizio da 4 anni ed abbia svolto delle mansioni ispettive per la durata di almeno 15 anni (art. 1, 2° comma della L. 12/1979).
Una causa ostativa al praticantato dell’ispettore in servizio è quella del dovere di riservatezza e di segretezza che obbliga il professionista nei confronti del cliente. Ma vanno considerati anche l'aspetto deontologico nei confronti dell'Ente professionale, nonché i doveri di ufficio che sono “immanenti” nell'Ispettore del lavoro in ragione del suo “status”. Ad esempio, il praticante "Ispettore del lavoro", non essendo esentato dai suoi obblighi legati alla funzione, potrebbe incorrere in ipotesi di reato omissivo laddove venga a conoscenza di una qualsivoglia irregolarità di sua competenza.