Le date finali dello scudo
Pubblicato il 01 dicembre 2009
Gli ultimi tasselli per chiudere il caso “scudo fiscale” sono rappresentati da due documenti emessi dall’agenzia delle Entrate nella stessa giornata: si tratta della circolare n.
50/E/2009 e del provvedimento del
30 novembre 2009.
La circolare integra quanto detto nella pregressa circolare n. 49/E/2009, specificando la data ultima entro la quale è possibile concludere le operazioni di emersione in caso di adempimenti di notevole complessità riconducibili a prescrizioni di carattere normativo e/o contrattuale o, comunque, a cause di fonte esterna non dipendenti dalla volontà del contribuente. In merito, si ritiene ragionevole individuare nel 31 dicembre 2010 il termine ultimo entro il quale operazioni in oggetto debbano essere concluse con l’effettivo rimpatrio e/o regolarizzazione delle attività. L’imposta straordinaria deve essere comunque pagata entro il 15 dicembre 2009. Si ricorda che lo scudo produce effetti fin dalla data di pagamento dell’imposta.
Con il provvedimento viene, invece, chiarito che gli intermediari devono provvedere al versamento dell'imposta straordinaria sulle operazioni di rimpatrio o regolarizzazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, effettuate tra il 1° e il 15 dicembre, non più entro il 16 del mese successivo, quindi a gennaio 2010, ma entro e non oltre il 18 dicembre 2009. La disposizione muove dal differimento all’anno 2010 del versamento di una parte dell’acconto Irpef dovuto per il periodo d’imposta 2009. Le conseguenti minori entrate per l’anno 2009 devono essere coperte da quota parte delle maggiori entrate derivanti dallo scudo fiscale.