Le Commissioni tributarie smentiscono il Fisco sull’imponibile per la sostitutiva del 10%
Pubblicato il 02 novembre 2009
Circa l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione degli immobili come nella circolare 18/E/2006 anche nella circolare 11/E del 19 marzo 2009 l’agenzia delle Entrate sostiene che, ex articolo 4, comma 1 del Dm n. 86 del 2002, l'imposta sostitutiva per affrancare il saldo di rivalutazione si calcola sul saldo al lordo dell'imposta sostitutiva versata per il riconoscimento fiscale degli effetti della rivalutazione. Questo senza tener conto, pertanto, della circostanza che il saldo attivo viene esposto in bilancio al netto dell’imposta sostitutiva. Su quanto esposto dall’Agenzia tre pronunce di Commissioni tributarie – Ctr Emilia Romagna, con sentenza
14/09, Ctp Bergamo, con sentenza
9/09, e Ctp Ravenna, con sentenza
2/09 – dicono il contrario. Dunque, in tale ambito nel contenzioso con il Fisco il contribuente ha la meglio, poiché secondo i giudici tributari la base imponibile su cui pagare la sostitutiva del 10% per affrancare il saldo attivo di rivalutazione degli immobili è al netto del prelievo da rivalutazione.