Su indicazione del ministero dell’Economia e delle Finanze, le Entrate riconsiderano in risoluzione 280/E/2009 la questione intorno ai riconoscimenti economici attribuiti agli studenti meritevoli, ritenendo oggi opportuno rivedere l’orientamento espresso da un precedente documento di prassi (risoluzione n. 156 del giugno 2009), in considerazione della particolare finalità cui mira il provvedimento legislativo che prevede la corresponsione degli incentivi in commento (il n. 262 del 2007).
Quegli incentivi economici perseguono l’obiettivo di interesse generale di stimolare gli studenti che frequentano le scuole di istruzione secondaria a conseguire una formazione culturale e professionale di livello più elevato, nell’ambito di una qualificata offerta formativa. Il Fisco li premia, in questa seconda occasione, stabilendo ora che le borse di studio vinte non sono tassabili quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, poiché non finalizzate a sostenere la frequenza di corsi di istruzione. Non rientrando in alcuna delle sei categorie di reddito indicate nell’articolo 6 (“Classificazione dei redditi”) del TUIR (: redditi fondiari; redditi di capitale; redditi di lavoro dipendente; redditi di lavoro autonomo; redditi d'impresa; redditi diversi.), neppure rilevano ai fini della tassazione. Né per gli adempimenti del sostituto d’imposta.
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