Le banche popolari non godono del regime di favore come le cooperative

Pubblicato il 30 agosto 2014 La Commissione europea, che riconosce l’importanza e il notevole contributo delle cooperative all’economia e alla società in generale, nell’ambito dell’attività di controllo in materia di aiuti di Stato esistenti (articolo 108, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea), ha chiesto precisazioni al governo italiano sui regimi fiscali riservati alle cooperative di consumo che operano nei settori della distribuzione e dei servizi bancari.

Ebbene, nonostante le banche popolari siano istituti di credito di norma costituiti come società cooperative, esse non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste per le società cooperative. Così ha replicato la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 81 del 29 agosto 2014.

Vi si legge che con la legge Finanziaria del 2005, che ha rivisitato il sistema fiscale, rilevante ai fini della imposizione sui redditi, delle società cooperative e dei loro consorzi, al fine di adeguare il regime tributario alle nuove norme civilistiche, introdotte a seguito della riforma organica della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative - il legislatore fiscale ha differenziato il trattamento impositivo delle società cooperative tenendo conto della distinzione operata dagli articoli 2512 e seguenti del codice civile tra:

- cooperative a mutualità prevalente, ovvero “CMP”, e
- cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, ovvero “CMNP”.

Sulla disciplina fiscale delle riserve indivisibili, la Finanziaria 2005, confermando l’applicabilità dell’articolo 12 della legge n. 904/1977, ha limitato l’esenzione degli utili netti annuali accantonati a riserva indivisibile, da devolvere obbligatoriamente ai fondi mutualistici, ad una percentuale fissata per le CMP e CMNP, rispettivamente, dai commi 460 e 464 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 e successive modificazioni.

Nel sistema post riforma, le banche popolari non possono fruire delle agevolazioni sulle riserve indivisibili non essendo società cooperative disciplinate dai principi della mutualità e, di conseguenza, non applicandosi ad esse il citato articolo 12 della legge n. 904 del 1977.

Pertanto, per il combinato disposto degli articoli 29, comma 4, e 150-bis, comma 2, del TUB, le banche popolari non hanno l’obbligo di legge di accantonare riserve soggette a divieto di distribuzione sia durante la vita che all’atto di scioglimento della società.

Anche in seguito alla riforma del 2005, come già in passato, il regime agevolativo relativo alla riserva legale, ai ristorni ed alla ritenuta sugli interessi di cui al decreto legge n. 63/2002, non trova, dunque, applicazione nei confronti delle banche popolari.
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