L'obbligo di assicurare i veicoli riguarda anche le auto che siano prive di parti essenziali per un'autonoma circolazione o che siano fortemente danneggiate od usurate, qualora non risulti la prova della loro assoluta inidoneità alla circolazione e la loro sostanziale riduzione a rottame. E' questo il principio contenuto nella sentenza n. 22035 del 2 settembre 2008, con la quale la Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che, ai sensi dell'art. 1 della legge 990/1969, sono considerati in circolazione anche i veicoli che sostano su strade di uso pubblico od aree a queste equiparate. I giudici di legittimità, in particolare, hanno respinto il ricorso del proprietario di un'auto abbandonata nelle strade di Torino, il quale sosteneva che la vettura in questione fosse “fuori uso” e che sarebbe stata rottamata di lì a poco.
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