L’Amministrazione può procedere al recupero ad imposizione di importi in misura maggiore di quelli risultanti dal Pvc. E lo stesso Processo verbale di constatazione non circoscrive i poteri del giudice tributario.
Inoltre, per le presunzioni conseguenti alle indagini bancarie, l’Agenzia delle entrate non è obbligata ad instaurare il contraddittorio con il contribuente.
A ricordarlo, respingendo il ricorso di un contribuente, la Corte di cassazione, con l'ordinanza 13490 del 20 maggio 2019.
L’avviso di accertamento, si spiega nella sentenza, è atto non necessariamente dipendente dal contenuto del Pvc, perché solo nell’atto impositivo si esterna ciò che viene constatato ed accertato dall’Amministrazione finanziaria, ed è al rispetto del contenuto dell’atto impositivo che è tenuto il giudice tributario.
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