Con sentenza n. 837, depositata il 30 marzo 2009, il Tar della regione Piemonte ha esaminato in maniera completa l'istituto del codice dei contratti, statuendo che, anche per le società infragruppo, è necessario procedere alla dichiarazione di avvalimento. Secondo i giudici piemontesi, infatti, il giudice amministrativo deve accertare in maniera rigorosa l'effettiva disponibilità da parte del soggetto partecipante alla gara delle risorse di altri soggetti ausiliari. La prova della disponibilità dei requisiti altrui deve essere fornita dall'impresa all'Amministrazione appaltante al momento della verifica del possesso dei requisiti autodichiarati. Infatti, il presupposto dell'avvalimento è una dichiarazione verificabile attestante l'avvalimento dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione degli stessi e dell'impresa ausiliaria. In assenza di tale dichiarazione, non scatta l'avvalimento e il partecipante deve possedere esso stesso i requisiti previsti dall'appalto.
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