Lavoro sommerso ed irregolare, più incentivi agli ispettori per rafforzarne il contrasto

Pubblicato il 31 maggio 2018

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2018, il decreto del 6 marzo 2018, contenente le misure di incentivazione e le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.

In dettaglio, il decreto specifica le modalità di assegnazione dei 10  milioni di euro stanziati all’Ispettorato Nazionale del Lavoro al fine di finanziare le misure destinate ad incentivare  il personale che svolge attività  ispettiva,  per contrastare il lavoro sommerso e irregolare.

La trattazione del decreto in parola rappresenta un’occasione per analizzare la problematica del “lavoro nero”, fenomeno dilagante del mercato del lavoro italiano.

Il lavoro sommerso o irregolare

Trattando il tema del lavoro sommerso (o “in nero”) e irregolare, si specifica, innazitutto, che mentre per “lavoratore in nero” si intende il prestatore di lavoro che opera occultamente in un contesto di lavoro, in quanto il datore di lavoro non ha provveduto ad inviare la comunicazione preventiva di assunzione, si parla di lavoro irregolare quando il rapporto di lavoro o la collaborazione, pur non venendo nascosti, presentano delle difformità rispetto al quadro normativo di riferimento.

Nell’ordinamento italiano, in virtù del principio di effettività, in presenza di una attività di lavoro dipendente soggetta al potere direttivo e di controllo del datore, nonostante l’irregolarità della posizione del lavoratore, l’azienda è soggetta a tutte le norme e obblighi previsti per quella determinata categoria di dipendente, ovvero:

 

NB! A titolo esemplificativo, si riscontra la presenza di lavoro in nero nelle casistiche simili a quelle di seguito descritte:

  • colf che collabora più volte a settimana nelle faccende domestiche senza essere stata assunta;

  • operaio che svolge giornate di lavoro in cantiere informalmente;

  • parente o coniuge che presta aiuto non occasionale nell’azienda di famiglia.

 

I rischi del datore di lavoro in presenza di lavoratori in nero

L’azienda che impiega lavoratori in nero o irregolari, può subire tali conseguenze:

Le conseguenze civili per l’azienda

Posto che al lavoratore in nero si applicano le norme e il contratto collettivo previsti per la corrispondente mansione svolta, in caso di violazione dei suoi diritti il lavoratore irregolare potrà ricorrere al tribunale del lavoro per ottenere:

Le sanzioni

Focalizzando l’attenzione sulle sanzioni, in particolare sulle disposizioni contenute nel decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 151 (G.U. n. 221 del 23 settembre 2015), il datore di lavoro che occupa lavoratori in nero rischia due diverse tipologie di sanzioni amministrative, tra loro alternative, a seconda della violazione commessa:

In particolare:

In caso di impiego di lavoratori stranieri o di minori in età non lavorativa, le sanzioni sono aumentate del 20%.

Ancora sul punto, non si applica la maxisanzione nelle seguenti ipotesi:

In questo caso si rendono applicabili solo la sanzione ordinaria per mancata comunicazione preventiva e le sanzioni dovute per le differenze di contribuzione;

La procedura per l’irrogazione della sanzione

Prima dell’applicazione della maxisanzione al datore di lavoro viene recapitata una diffida, necessaria per la validità delle sanzioni stesse.

In particolare, l’ispettore del lavoro notifica all’azienda una diffida a regolarizzare le inosservanze materialmente sanabili e nei successivi 30 giorni l’azienda deve provvedere alla regolarizzazione.

In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro è ammesso al pagamento della sanzione – entro 15 giorni dal termine fissato per la regolarizzazione – nella misura pari al minimo previsto dalla legge o nella misura pari a ¼ (un quarto) della sanzione stabilita in misura fissa.

Viceversa, se il datore non provvede alla regolarizzazione del lavoratore in nero e al pagamento delle somme previste, gli ispettori – attraverso il verbale unico di accertamento e di notificazione – contestano e notificano gli addebiti accertati, ingiungendo il pagamento della sanzione.

 

NB! Se il lavoratore, mentre presta lavoro in nero, percepisce anche la NASPI, rischia di andare incontro a conseguenze penali, per aver reso dichiarazioni mendaci all’INPS e aver indebitamente percepito erogazioni ai danni dello Stato.

 

Il decreto del 6 marzo 2018

Come anticipato, con il decreto in commento, è stato confermato lo stanziamento di 10  milioni di euro, assegnati all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, per finanziare le misure volte ad incentivare il personale che svolge attività  ispettiva,  ivi compreso il riconoscimento di specifiche indennità a favore di chi svolge tali attività in condizioni e orari disagiati o  con  l’utilizzo del mezzo proprio.

In particolare, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro provvederà a ripartire tra gli uffici le somme, secondo criteri oggettivi, destinando fino al 10 per cento del totale riassegnato al proprio bilancio, per il finanziamento di beni strumentali funzionali allo svolgimento dell'attivita' di vigilanza, del buon andamento degli uffici o per il finanziamento di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 6 marzo 2018

 

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