Lavoro precario? Non paga papà

Pubblicato il 20 aprile 2009
Con sentenza n. 8227 del 6 aprile 2009, la Cassazione ha accolto, con rinvio, il ricorso di un padre contro la decisione, dei giudici di appello, di revoca della sospensione dell'assegno di mantenimento che l'uomo doveva versare in favore delle figlie trentenni le quali, anche se precarie, avevano dei conti bancari decisamente in positivo. Nel testo della decisione, la Corte, nel ribadire che l'obbligo di mantenimento del genitore nei confronti dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento da parte di costoro della maggiore età ma persiste finché non abbiano raggiunto l'indipendenza economica attraverso un'attività lavorativa con concrete prospettive di indipendenza e che l'espletamento di un lavoro precario, limitato nel tempo, non è sufficiente per esonerare il genitore da un tale obbligo di mantenimento, non potendosi in tal caso affermare che si sia raggiunta l'indipendenza economica la quale richiede una prospettiva concreta di continuità, ha poi spiegato che “Nell'ipotesi in esame se corretto può definirsi il principio desumibile, sia pure implicitamente, dal decreto impugnato che ha ritenuto evidentemente che lo stato di indipendenza economica non possa prescindere da una situazione di relativa stabilità dell'attività lavorativa, non altrettanto può dirsi in ordine alla corretta applicazione dei principi che presiedono alla distribuzione dell'onere della prova”. I giudici di merito, in definitiva, avrebbero dovuto accettare la richiesta del padre di prendere visione del conto corrente bancario delle figlie e di accertarsi di eventuali stipendi e del loro ammontare.
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