Lavoro occasionale accessorio. Ultime notizie dalla 28/2014 INPS
Pubblicato il 06 marzo 2014
A seguito delle modifiche apportate all’art. 70, D.Lgs. n. 276/2003, dal D.L. n. 76/2013, convertito dalla Legge n. 99/2013, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a € 5.000 nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, intercorsa nell'anno precedente.
L’INPS, con circolare n.
28 del 26.2.2014, ha stabilito i nuovi importi dei compensi economici fissati per il prestatore quale limite annuo da prendere a riferimento per l’anno 2014 in € 5.050,00 netti, pari a € 6.740,00 lordi, per la totalità dei committenti nel corso di un anno solare.