Lavoro. Disposizioni urgenti per semplificare
Pubblicato il 23 febbraio 2012
Il Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 – ospitato nella “
Gazzetta Ufficiale” n. 33/2012 (Supplemento Ordinario n. 27) - ha ad oggetto le “
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”. Noto come “Dl Semplificazioni”, interviene nella materia Lavoro. Consta di 63 articoli, dei quali l’ultimo avvisa della entrata in vigore il 10 febbraio 2012.
INTERDIZIONE ANTICIPATA PER GRAVIDANZA A RISCHIO
Tra le norme, una equipaggia le Aziende sanitarie locali di nuovi poteri riferiti alla
tutela della lavoratrice in maternità, risultandone la possibilità di interdire il lavoro per uno o più periodi o astenerlo per gravi complicanze.
L’articolo 15 del Dl ha infatti devoluto alle ASL, in via esclusiva, la procedura di interdizione anticipata per gravi complicanze della gestazione o preesistenti forme morbose.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha specificato – Circolare 16 febbraio 2012, n. 2 - che le DTL potranno emanare i provvedimenti interdettivi ex articolo 17, comma 2, lettera a), entro e non oltre il 31 marzo 2012.
Gli Uffici dovranno quindi istruire le richieste di astensione esclusivamente definibili entro tale data, rimandando alla competenza delle ASL l’istruttoria delle domande destinate ad essere definite con provvedimenti da emanarsi dall’1 aprile 2012.
Dal prossimo 1° aprile, i provvedimenti di interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze saranno dunque affidati in via esclusiva alle Asl.
Il divieto di lavorare è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto, quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
Altro intervento riguarda l’assunzione di lavoratori extracomunitari, nel senso della semplificazione della comunicazione Unilav, che assume pluriefficacia anche verso lo Sportello unico, portando alla eliminazione dell’obbligo di contratto di soggiorno per lavoratori in possesso del Pds (Permesso di soggiorno) che abiliti al lavoro subordinato.
Il Dl introduce il silenzio assenso per l’
assunzione di stranieri stagionali, riferito a stranieri già autorizzati l’anno precedente e già assunti l’anno precedente dal medesimo datore. E facilita le procedure per il Pds pluriennale.
Così, se lo Sportello unico per l'Immigrazione non risponde entro 20 giorni alla richiesta presentata dal datore di lavoro, questa si intende accolta e al lavoratore può essere rilasciato il visto per l'Italia.
Condizione:
deve trattarsi – come detto -
di domande per lavoratori stagionali già autorizzati a entrare in Italia l'anno precedente, regolarmente assunti dallo stesso datore di lavoro e tornati in patria alla scadenza del permesso.
Vi è la possibilità di non rientrare in patria al termine del lavoro stagionale se il lavoratore trova una nuova opportunità di lavoro stagionale, presso lo stesso datore o presso uno diverso.
Condizione:
se il Pds è ancora valido, i lavoratori stranieri potranno essere subito assunti e il permesso verrà rinnovato per tutta la durata del nuovo lavoro, fermo restando il limite massimo di 9 mesi di permanenza in Italia.
Per le autorizzazioni triennali all'ingresso che riguardino i lavoratori che sono già stati in Italia, la richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso da quello che ha ottenuto la prima autorizzazione.
Sul
collocamento obbligatorio, è probabile si giunga alla sospensione degli obblighi in caso di ricorso a Cassa integrazione guadagni (Cig), solidarietà, licenziamenti collettivi. Il datore di lavoro privato presenterà apposita comunicazione al competente servizio provinciale o al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in caso di unità produttive ubicate in più province.
RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI
Risultano aggiornate le regole sulla
responsabilità solidale negli appalti di opere o di servizi. Resta altrimenti invariata la responsabilità solidale tra committente ed appaltatore per i pagamenti delle retribuzioni, dei contributi e del Trattamento di fine rapporto. Il committente non risponde in solido delle sanzioni civili comminate all’appaltatore per i mancati pagamenti, poiché le sanzioni civili restano a carico dell'inadempiente.
E’ fissata al 2013 la nascita della
Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Verrà istituita presso l'Authority, cosicché l’Amministrazione possa provvedere autonomamente a verificare documenti e certificati dei requisiti delle aziende con controlli in tempo reale e con lo sgravio per le interessate.
Anche i pubblici esercizi, come già avviene per il settore privato, potranno integrare la comunicazione di assunzione entro il terzo giorno, ove il datore non conosca alcuni dati anagrafici del lavoratore.
LUL
Le sanzioni per omessa registrazione sul Libro unico del lavoro (Lul), dovranno tener conto delle scritture complessivamente omesse e non di ciascun dato mancante di registrazione.
Perciò, sul
Libro unico del lavoro, il Dl stabilisce che in tema di omessa o infedele registrazione, ai fini sanzionatori, vanno ricomprese in un’unica violazione tutte quelle omissioni che sono tra loro connesse: un’unica condotta sanzionata per un comportamento complessivo e non tante sanzioni per ciascuna scrittura errata.
PEC
Sulla
Posta elettronica certificata (Pec), è stato stabilito che la società possa disporre di più tempo per comunicare al Registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. La proroga è concessa fino al 30 giugno 2012.
La soppressione di una norma - articolo 34, lettera g), del Dlgs n. 196/03 – elimina, infine, l'obbligo di tenere aggiornato il
Documento programmatico sulla sicurezza (Dps). L'adempimento era disposto ogni anno a fine marzo. Viene conseguentemente meno anche il reato legato alla violazione della norma: l'arresto fino a due anni. Rimangono però in vigore tutte le altre misure di sicurezza e le loro sanzioni.