Lavoro autonomo occasionale, cambiano le regole con la conversione del Decreto Fiscale

Pubblicato il 06 dicembre 2021

Il Senato approva il disegno di legge per la conversione del Decreto Fiscale, introducendo nuovi obblighi comunicativi per chi si avvale dei rapporti di lavoro autonomo occasionale.

Col chiaro fine di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, il secondo emendamento all’art. 13, decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, introduce il nuovo obbligo di comunicazione preventiva, da effettuare all’avvio dell’attività lavorativa, all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente mediante SMS o posta elettronica.

Le modalità di comunicazione ricordano, certamente, quelle del lavoro intermittente, sicché appare presumibile, unitamente alle predette modalità, l’inserimento di un nuovo servizio sul portale del Ministero del Lavoro che consenta ai committenti di adempiere al nuovo obbligo comunicativo.

Le disposizioni, se confermate, prevedono, in caso di violazione, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 2.500,00 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo coinvolto.

Altresì, l’inquadramento di lavoratori autonomi occasionali, in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, comporterà l’adozione da parte degli ispettori del provvedimento di sospensione.

Pertanto, oltre al dimezzamento della soglia di lavoratori irregolarmente occupati (oggi, 10%), si aggiunge un’ulteriore fattispecie che dà luogo all’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Non essendoci, al momento, ulteriori riferimenti anche la presenza di un solo lavoratore irregolare potrebbe portare all’emanazione del provvedimento di sospensione.

Si rimane, dunque, in attesa dell’ok definitivo della Camera e delle successive indicazioni dell’INL sulle modalità di comunicazione.

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