Lavoro accessorio, la notifica a carico del committente
Pubblicato il 30 aprile 2013
Istruzioni operative sul lavoro occasionale accessorio dopo la riforma Fornero (legge n.
92/2012) sono fornite dall'Inail con la
circolare n. 21, del 24 aprile 2013, nella quale si specifica che l'obbligo della comunicazione preventiva, per avvio della prestazione o in caso di eventuali variazioni, resta a carico del committente.
Diversi i canali di comunicazione a seconda del canale di distribuzione dei buoni lavoro:
- per i voucher cartacei emessi dalle sedi Inps la comunicazione va fatta direttamente all'Inail;
- per i voucher emessi dai tabaccai abilitati, dagli uffici postali, dagli sportelli delle Banche popolari e per i voucher gestiti con procedura telematica dal sito Inps, la comunicazione è destinata direttamente all'Inps, con invio in tempo reale all'Inail.
La circolare informa che i due Istituti stanno formalizzando un accordo per semplificare gli adempimenti a carico del datore di lavoro.
Restano invariate le aliquote per le imprese familiari, pari al 4% nei buoni lavoro per il pagamento dei premi assicurativi, pari al 7% per le altre tipologie di lavoro.