Con una sentenza di ieri sulla causa C-213/07, la Corte di giustizia europea ha statuito che uno Stato membro Ue non può vietare, in modo assoluto, alle società collegate al settore dell'informazione di partecipare agli appalti pubblici. I giudici europei, in particolare, hanno chiarito la tassatività dell'elenco delle cause di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, direttiva 93/37/Cee: gli Stati membri hanno sì la facoltà di stabilire criteri di esclusione aggiuntivi, oltre a quelli fissati dalle direttive Ue per l'assegnazione degli appalti pubblici; in ogni caso, però, in base al principio comunitario della proporzionalità, l'esclusione dalle gare non può essere assoluta.
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